Un packaging non riciclabile, un’etichetta “eco-friendly” senza prove a supporto, un rating ESG calcolato con una metodologia opaca: da qui in avanti, ciascuno di questi casi ha un nome, un numero di regolamento e — spesso — una sanzione già scritta nella legge. Negli ultimi due anni l’Unione Europea ha completato un’architettura di sei provvedimenti che ridisegna, con strumenti giuridici molto diversi tra loro, il modo in cui un prodotto viene progettato, etichettato, tracciato e comunicato al mercato. Ecco un’analisi giuridica dei punti di forza e delle criticità di ciascuno.

Da rendicontazione a “product law”: il cambio di paradigma
Fino a qualche anno fa, la normativa europea sulla sostenibilità agiva prevalentemente sul piano dell’informativa: imponeva alle imprese di rendicontare ciò che facevano, attraverso bilanci di sostenibilità e dichiarazioni non finanziarie. Con il Green Deal e il Circular Economy Action Plan, il baricentro si è spostato dalla rendicontazione alla regolazione diretta del prodotto: oggi il legislatore europeo entra nella progettazione industriale, impone infrastrutture digitali di tracciabilità e disciplina il linguaggio commerciale con cui un bene viene venduto. Non è più solo “raccontare” la sostenibilità: è costruirla nel prodotto, sotto pena di sanzione.
Sul piano tecnico-giuridico, il dato più significativo è la scelta dello strumento normativo. Cinque dei sei provvedimenti analizzati sono regolamenti ai sensi dell’art. 288 TFUE: obbligatori in ogni loro elemento e direttamente applicabili in ciascuno Stato membro, senza bisogno di un atto di recepimento nazionale. Quasi tutti trovano fondamento nell’art. 114 TFUE, la norma cardine per il ravvicinamento delle legislazioni ai fini del mercato interno — una scelta che non è neutra: significa che il legislatore europeo ha voluto un’applicazione uniforme e immediata, sottraendo agli Stati membri lo spazio di discrezionalità che una direttiva normalmente lascerebbe. Fa eccezione, come si vedrà, proprio la disciplina sulla comunicazione ambientale, rimasta una direttiva — un’anomalia che ha conseguenze pratiche non banali.
Regolamento Packaging (PPWR) — Reg. (UE) 2025/40
Entrato in vigore l’11 febbraio 2025 su base giuridica dell’art. 114 TFUE, il PPWR sarà applicabile dal 12 agosto 2026, con un percorso di scadenze scaglionate fino al 2040. Sostituisce la precedente direttiva sugli imballaggi (94/62/CE) con un regolamento direttamente applicabile: introduce requisiti obbligatori di riciclabilità, target quantitativi di contenuto riciclato, restrizioni sugli imballaggi monouso nel settore della ristorazione e limiti alle sostanze PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti.
Punti di forza. Il passaggio da direttiva a regolamento è la scelta giuridica più rilevante: elimina il rischio — concretizzatosi per anni con la disciplina precedente — di recepimenti nazionali disomogenei che frammentavano il mercato interno degli imballaggi con requisiti tecnici diversi da Stato a Stato. I target di riciclabilità e riuso sono vincolanti e calendarizzati fino al 2040, offrendo alle imprese una visibilità pluriennale rara nel diritto ambientale, utile per pianificare investimenti industriali di lungo periodo.
Punti di debolezza. L’attuazione concreta dipende da un numero elevato di atti delegati e di esecuzione ancora da adottare, il che genera incertezza operativa proprio nella fase più delicata, quella immediatamente precedente all’applicabilità di agosto 2026. Le deroghe settoriali — in particolare per le microimprese e per alcuni comparti alimentari — creano un mosaico interno di eccezioni che complica l’applicazione uniforme che il regolamento avrebbe dovuto garantire. Sul piano sanzionatorio, il PPWR lascia agli Stati membri — come è consueto nei regolamenti di prodotto — il compito di definire un regime di sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive”: in Italia il regime specifico è ancora da definire, e dovrà essere coordinato con il sistema di responsabilità estesa del produttore già gestito dal CONAI, con un periodo di transizione che richiederà chiarimenti operativi.
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) — Reg. (UE) 2024/3110
In vigore dal 7 gennaio 2025 e applicabile, per la gran parte delle disposizioni, dall’8 gennaio 2026 (l’articolo 92 solo dall’8 gennaio 2027), il nuovo CPR aggiorna il regolamento del 2011 introducendo il Passaporto Digitale di Prodotto anche per i materiali da costruzione, una definizione più ampia di “prodotto da costruzione” — che include kit e prodotti riutilizzati o ottenuti tramite stampa 3D — e nuovi requisiti ambientali (durabilità, riparabilità, contenuto di materiale riciclato) integrati direttamente nella marcatura CE, con 96 articoli e 11 allegati.
Punti di forza. Essendo direttamente applicabile ai sensi dell’art. 288 TFUE, evita un nuovo giro di recepimenti nazionali disomogenei sulla marcatura CE — un problema storico del settore edile. L’integrazione dei requisiti di sostenibilità in un sistema di certificazione già consolidato e conosciuto dagli operatori, anziché la creazione di un binario parallelo, riduce nel medio periodo la duplicazione degli oneri amministrativi e degli organismi di certificazione coinvolti.
Punti di debolezza. La transizione prevede una lunga coesistenza tra vecchio e nuovo regime, con conseguente incertezza prolungata su quale disciplina si applichi a un dato prodotto immesso sul mercato in questa finestra temporale. Il settore delle costruzioni in Italia è composto in larga parte da piccole e medie imprese, per le quali l’adeguamento — soprattutto sul fronte della documentazione digitale e del Passaporto di Prodotto — comporta costi di compliance non trascurabili. A oggi, inoltre, mancano ancora molte delle norme tecniche armonizzate necessarie per rendere il regolamento pienamente operativo su tutte le categorie di prodotto, un vuoto che espone gli operatori a un periodo di incertezza interpretativa.
Regolamento Ecodesign (ESPR) e Passaporto Digitale di Prodotto — Reg. (UE) 2024/1781
In vigore dal 18 luglio 2024, l’ESPR è un regolamento quadro orizzontale: si applica in linea di principio a quasi tutti i prodotti fisici immessi sul mercato UE, con esclusioni limitate (alimenti, mangimi, medicinali, organismi viventi, alcuni veicoli). I requisiti specifici arrivano progressivamente, categoria per categoria, tramite atti delegati: il primo piano di lavoro, adottato nell’aprile 2025, individua tessili e abbigliamento, mobili, pneumatici, materassi, ferro, acciaio e alluminio come i primi settori coinvolti. Il registro centrale UE del Passaporto Digitale di Prodotto, collegato alle dogane, è operativo dal 20 luglio 2026.
Punti di forza. L’approccio orizzontale evita la proliferazione di normative settoriali scollegate tra loro, fornendo un’unica cornice giuridica e un’unica infrastruttura dati riutilizzabile per tracciabilità, riparabilità e mercato secondario. Sul piano dell’enforcement, l’ESPR introduce un meccanismo insolitamente efficace per il diritto ambientale: il controllo doganale automatico. Un prodotto con passaporto digitale registrato viene sdoganato, uno privo di passaporto viene bloccato o respinto — un’esecuzione quasi automatica, molto più incisiva del tradizionale controllo a campione seguito da sanzione pecuniaria a posteriori.
Punti di debolezza. Il meccanismo di attuazione per fasi, interamente affidato ad atti delegati futuri, lascia le imprese nell’incertezza su quando la propria categoria di prodotto sarà effettivamente coinvolta e con quali requisiti specifici — una tecnica normativa flessibile per il legislatore, ma scomoda per chi deve pianificare investimenti pluriennali. L’onere di raccolta e aggiornamento dei dati di prodotto si estende a tutta la catena del valore, coinvolgendo anche fornitori extra-UE che dovranno alimentare il passaporto pur non essendo direttamente soggetti al regolamento europeo. Esiste inoltre un concreto rischio di sovrapposizione con i passaporti digitali già previsti da regolamenti settoriali — batterie, prodotti da costruzione — se il coordinamento tecnico tra i diversi registri non sarà pienamente armonizzato nella prassi applicativa.
Regolamento Batterie — Reg. (UE) 2023/1542
Entrato in vigore il 17 agosto 2023 e applicabile in linea generale dal 18 febbraio 2024, il Regolamento Batterie sostituisce la direttiva 2006/66/CE con obblighi scaglionati nel tempo: etichettatura dall’agosto 2024, gestione del fine vita dall’agosto 2025, dovuta diligenza sulla filiera dei minerali critici — cobalto, litio, nichel — dal febbraio 2027. È stato il primo regolamento a introdurre concretamente il Passaporto Digitale di Prodotto, facendo da modello e da banco di prova per l’ESPR. In Italia il decreto legislativo di adeguamento (D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, in vigore dal 7 marzo 2026, 39 articoli e un allegato) ha novellato il Codice dell’Ambiente, individuando il Ministero delle Imprese e del Made in Italy come autorità di notifica per gli organismi di valutazione della conformità e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica — tramite la Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi — come autorità di vigilanza del mercato, con il supporto di Camere di Commercio, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni principali — immissione sul mercato di batterie non conformi, mancata iscrizione al registro, mancata organizzazione dei sistemi di raccolta — arrivano fino a 150.000 euro.
Punti di forza. Copre l’intero ciclo di vita della batteria, dall’estrazione mineraria al riciclo, includendo obblighi di dovuta diligenza sulla filiera che rispondono a preoccupazioni geopolitiche reali sulla dipendenza europea da materie prime critiche extra-UE. Essendo un regolamento autonomo, già recepito con un proprio impianto sanzionatorio nazionale definito, offre oggi un grado di certezza applicativa superiore a quello di un ESPR ancora in larga parte da attuare.
Punti di debolezza. Gli oneri di conformità, in particolare sulla dovuta diligenza di filiera, pesano in modo proporzionalmente più significativo sulle piccole e medie imprese che immettono sul mercato piccoli lotti — ricambi, e-commerce. La capacità di controllo doganale e di vigilanza di mercato non è ancora del tutto omogenea tra Stati membri, con il rischio che nella fase transitoria i produttori europei, pienamente controllati e sanzionabili fino a 150.000 euro, si trovino in una posizione di svantaggio competitivo rispetto a importatori extra-UE più difficili da intercettare.
Le regole anti-greenwashing: la Direttiva (UE) 2024/825 e il vuoto lasciato dal ritiro della Green Claims Directive
Qui si annida il punto tecnico più spesso frainteso dell’intero pacchetto: la disciplina sulla comunicazione ambientale non è un regolamento, ma una direttiva. La Direttiva (UE) 2024/825, nota come “Empowering Consumers for the Green Transition” (EmpCo), modifica la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) e quella sui diritti dei consumatori (2011/83/UE), ed è applicabile dal 27 settembre 2026 — cioè in questi stessi giorni. Vieta le asserzioni ambientali generiche e non sostanziate (“eco-friendly”, “verde”, “sostenibile” senza prova), i marchi di sostenibilità autoprodotti e non certificati da uno schema indipendente, e le affermazioni di “neutralità climatica” fondate solo su compensazioni. In Italia la direttiva è già stata recepita (D.Lgs. n. 30/2026), che ha novellato l’art. 27 del Codice del Consumo: le sanzioni vanno da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 10 milioni di euro, elevabile fino al 4% del fatturato annuo dell’impresa nei casi di infrazione diffusa a dimensione transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2394 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC). Alle sanzioni pecuniarie si affiancano sanzioni interdittive: sospensione dell’attività, esclusione da appalti e gare pubbliche, provvedimenti inibitori e ritiro dal mercato dei prodotti interessati. L’autorità competente in Italia è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Un secondo provvedimento, distinto e spesso confuso con il primo, è la proposta di direttiva “Green Claims” (COM(2023)166), che avrebbe imposto la verifica preventiva e la certificazione indipendente delle asserzioni ambientali specifiche, prodotto per prodotto — un controllo ex ante, non solo un divieto ex post di claim scorretti. La Commissione ne ha annunciato il ritiro il 20 giugno 2025, dopo che il Partito Popolare Europeo e l’Italia avevano ritirato il proprio sostegno, principalmente per il timore di oneri burocratici eccessivi anche sulle microimprese.
Punti di forza. La Direttiva EmpCo colma un vuoto di enforcement reale, fornendo all’AGCM uno strumento diretto e già sanzionabile — fino al 4% del fatturato — contro le asserzioni ambientali vaghe. Si applica trasversalmente a tutti i settori, non solo ai beni di consumo ma anche a servizi e comunicazione finanziaria, perché incardinata sulla disciplina generale delle pratiche commerciali sleali; e le sanzioni collegate, aggredendo il regime dell’art. 27 del Codice del Consumo, sono già pienamente operative nell’ordinamento italiano.
Punti di debolezza. Essendo una direttiva e non un regolamento, ha richiesto un recepimento nazionale non uniforme nei tempi tra i 27 Stati membri — un’asimmetria che stride con l’armonizzazione totale scelta per le regole di prodotto appena esaminate. Il ritiro della Green Claims Directive lascia scoperta proprio la verifica ex ante delle asserzioni ambientali specifiche di prodotto (“questo articolo compensa il 40% delle proprie emissioni”), che restano oggi affidate alla sola disciplina generale sulle pratiche commerciali sleali — meno puntuale e più esposta a incertezza interpretativa su cosa costituisca una prova “sostanziata” ai sensi della direttiva EmpCo.
Regolamento Rating ESG — Reg. (UE) 2024/3005
In vigore dal 1° gennaio 2025 e pienamente applicabile dal 2 luglio 2026, il regolamento introduce l’obbligo di autorizzazione e registrazione presso l’ESMA per i fornitori di rating ESG stabiliti nell’Unione, un regime di equivalenza per i fornitori extra-UE — incluse le grandi agenzie internazionali — obblighi di trasparenza sulle metodologie e regole stringenti sulla separazione tra attività di rating e altre attività commerciali, come la consulenza, per gestire i conflitti di interesse. Nel luglio 2026 sono stati pubblicati i regolamenti delegati (UE) 2026/904 e 2026/910, che completano il quadro applicativo disciplinando le procedure per l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora. L’ESMA può sospendere o revocare l’autorizzazione, vietare temporaneamente la pubblicazione dei rating, ordinare la cessazione delle condotte irregolari e imporre sanzioni pecuniarie fino al 10% del fatturato annuo globale dell’ente di rating in caso di violazioni gravi — una soglia sanzionatoria tra le più elevate dell’intero pacchetto normativo qui esaminato.
Punti di forza. Porta sotto supervisione pubblica un mercato che oggi opera in larga parte in autoregolamentazione, dominato da pochi operatori internazionali con metodologie proprietarie e spesso non comparabili tra loro. La separazione obbligatoria tra rating e altre attività commerciali riduce un conflitto di interesse strutturale — chi valuta non dovrebbe anche vendere consulenza per migliorare il voto assegnato — e la soglia sanzionatoria del 10% del fatturato globale è concretamente dissuasiva anche per i maggiori operatori del settore.
Punti di debolezza. Il costo dell’autorizzazione ESMA rischia di spingere fuori dal mercato i fornitori più piccoli o specializzati, favorendo un ulteriore consolidamento verso i pochi grandi operatori già dominanti — un effetto paradossale per un regolamento pensato per aumentare la concorrenza e la qualità dell’informazione. Il regime di equivalenza per gli operatori extra-UE è ancora da rodare nella prassi applicativa e potrebbe generare, nella fase iniziale, un vantaggio competitivo per chi opera fuori dal perimetro pienamente regolato. Soprattutto, il regolamento non armonizza le metodologie di rating, che restano proprietarie: la maggiore trasparenza non elimina, di per sé, la divergenza dei voti ESG assegnati allo stesso emittente da provider diversi — un problema segnalato da tempo dagli investitori istituzionali e che nessuna norma di trasparenza, da sola, può risolvere.
Chi vigila su cosa: una mappa delle competenze
Uno degli aspetti meno raccontati di questo pacchetto normativo è la sua architettura di enforcement, frammentata tra autorità di natura molto diversa. Per il Regolamento Batterie vigilano, in Italia, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il supporto operativo di Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Per le asserzioni ambientali scorrette vigila l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in base alla disciplina generale sulle pratiche commerciali sleali. Per i rating ESG vigila direttamente l’ESMA, l’autorità europea, senza intermediazione di un’autorità nazionale designata — un modello di supervisione accentrata finora raro fuori dal settore finanziario in senso stretto. Per PPWR, CPR ed ESPR, infine, la vigilanza di mercato segue il modello generale del Regolamento (UE) 2019/1020, con un ruolo centrale delle dogane e delle autorità di sorveglianza del mercato nazionali — in Italia, tipicamente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per un’impresa che opera su più fronti, questo significa avere potenzialmente quattro o cinque interlocutori istituzionali diversi per un’unica gamma di prodotti.
Il filo comune: infrastruttura dati e vigilanza pubblica, non solo compliance
Letti insieme, questi sei provvedimenti condividono due tendenze di fondo. La prima è l’uso del Passaporto Digitale di Prodotto come infrastruttura dati ricorrente — nato con le batterie, generalizzato dall’ESPR, replicato per i prodotti da costruzione — che punta a diventare lo standard trasversale per tracciabilità e durabilità dei prodotti europei. La seconda è l’estensione della vigilanza pubblica in aree lasciate finora all’autoregolamentazione: l’ESMA per i rating ESG, le autorità di mercato e le dogane per i prodotti, le autorità consumeristiche nazionali per le asserzioni ambientali.
Emerge però un’asimmetria significativa, che è anche una scelta di politica legislativa: le regole di prodotto viaggiano quasi tutte come regolamenti, direttamente applicabili e uniformi in tutta l’Unione ai sensi dell’art. 288 TFUE; le regole sulla comunicazione ambientale restano ancorate a una direttiva da recepire, con tutte le disomogeneità applicative e temporali che questo comporta tra i 27 ordinamenti nazionali. È anche una fase di evidente sovraccarico regolatorio: tra il 2025 e il 2027 le scadenze si accavallano, ed è significativo che la stessa Commissione abbia lanciato, in parallelo, i pacchetti “Omnibus” di semplificazione anche su CSRD e CSDDD — segno che il legislatore riconosce esso stesso il rischio di sovraccarico sulle imprese, pur senza (ancora) intervenire sui sei regimi qui esaminati.
Cosa devono fare le imprese, in concreto
Il primo passo è mappare quali di questi sei regimi si applicano effettivamente ai propri prodotti o al proprio settore, e con quali scadenze: agosto 2026 per il packaging, gennaio 2026 per i prodotti da costruzione, scadenze scaglionate fino al 2027 per le batterie, luglio 2026 per le imprese valutate da agenzie di rating ESG, settembre 2026 per le asserzioni ambientali nella comunicazione commerciale. Il secondo passo è predisporre, anche prima dell’obbligo specifico di settore, sistemi di raccolta dati di prodotto compatibili con la logica del Passaporto Digitale — riconvertire questi sistemi in corsa, sotto scadenza, costa sempre più che progettarli con anticipo. Il terzo è un audit legale delle comunicazioni ambientali esistenti — sito, packaging, materiali commerciali, bilanci di sostenibilità — alla luce del divieto di claim generici già in vigore dal 27 settembre 2026, verificando in particolare la solidità probatoria di ogni affermazione ambientale specifica. Per le imprese valutate da agenzie di rating ESG, infine, vale la pena verificare se il fornitore utilizzato sia, o sia in procinto di essere, autorizzato dall’ESMA — un dato che diventerà rilevante anche nei rapporti contrattuali con investitori e finanziatori.
Conclusione
Non siamo davanti a una singola riforma, ma a un’architettura normativa interconnessa che tratta il prodotto, la sua tracciabilità digitale e la sua comunicazione al mercato come un unico oggetto di disciplina — con la scelta dello strumento giuridico (regolamento o direttiva) tutt’altro che neutra sul piano degli effetti pratici. I punti di forza sono reali: maggiore certezza giuridica grazie alla scelta del regolamento per le regole di prodotto, un’infrastruttura dati condivisa attorno al Passaporto Digitale, una vigilanza pubblica — spesso con soglie sanzionatorie severe, fino al 10% del fatturato per i rating ESG e al 4% per il greenwashing — dove prima regnava l’autoregolamentazione. Le criticità non sono meno concrete: tempistiche di attuazione ancora incerte per i provvedimenti più recenti, un’asimmetria di solidità normativa tra regole di prodotto e regole di comunicazione, costi di adeguamento concentrati soprattutto sulle piccole e medie imprese, una vigilanza frammentata tra autorità diverse e un vuoto interpretativo lasciato dal ritiro della Green Claims Directive che difficilmente si colmerà da solo. Per le imprese, la priorità immediata non è rincorrere ogni scadenza isolatamente, ma costruire — con l’assistenza di chi conosce il dettaglio di ciascun regime — una mappa unica di applicabilità e un’infrastruttura dati di prodotto pensata per servire, insieme, tutti e sei i regimi.