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Misurare per Migliorare: Perché il Calcolo delle Emissioni di CO2​ è il Nuovo Standard della Competitività Aziendale

Nel panorama economico attuale, la gestione della sostenibilità ha superato la fase della pura compliance normativa per trasformarsi in un pilastro fondamentale della strategia di crescita aziendale. Non si tratta più di aderire a un principio etico astratto, ma di governare metriche concrete che incidono sulla redditività, sul posizionamento di mercato e sulla stabilità finanziaria dell’organizzazione.

In questo contesto, il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra rappresenta il primo, imprescindibile passo per qualsiasi realtà che intenda governare la propria transizione ecologica. Oggi la sostenibilità non si dichiara: si misura.

I 4 pilastri della competitività aziendale

Nel mercato globale, calcolare la propria carbon footprint (impronta di carbonio) è un’operazione strategica a tutti gli effetti, che poggia su quattro pilastri fondamentali per la continuità e la tutela del business.

1. Accesso al capitale e Rating ESG

Il mondo finanziario ha cambiato radicalmente i propri criteri di valutazione. Oggi, la capacità di un’azienda di raccogliere capitali, ottenere linee di credito o accedere a finanziamenti è direttamente proporzionale al suo Rating ESG(Environmental, Social, Governance).

Gli istituti di credito e gli investitori istituzionali analizzano i rischi climatici legati al portafoglio clienti. Un’azienda che non è in grado di quantificare le proprie emissioni di CO2​ viene percepita come un investimento a maggior rischio. Al contrario, presentare dati scientifici, tracciabili e un piano chiaro di riduzione dell’impatto ambientale permette di accedere a canali di finanziamento agevolati, ottenere migliori condizioni sul costo del denaro (tassi di interesse più favorevoli) e attrarre partner commerciali di lungo periodo.

2. Stabilità e permanenza nella Filiera (Supply Chain)

Questo è forse il punto più urgente per il tessuto imprenditoriale. Le grandi multinazionali e i capifila di settore sono sottoposti a normative europee stringenti sulla rendicontazione di sostenibilità (come la direttiva CSRD). Di conseguenza, per calcolare il proprio impatto complessivo, sono obbligate a monitorare le emissioni lungo tutta la loro catena del valore.

Ciò significa che la misurazione della CO2​ è diventata un criterio di selezione commerciale. Le grandi aziende stanno progressivamente escludendo i partner che non forniscono dati trasparenti sulla propria impronta ambientale. Avviare oggi il calcolo delle emissioni significa proteggere il proprio fatturato ed evitare l’esclusione dalle catene di fornitura strategiche.

3. Efficienza operativa e riduzione dei costi

Esiste un legame diretto tra l’impatto ambientale e l’efficienza economica: la CO2​ è, quasi sempre, il sintomo di uno spreco. Il processo di mappatura e calcolo delle emissioni agisce come una vera e propria radiografia aziendale, portando alla luce inefficienze che spesso sfuggono nel controllo di gestione tradizionale.

Analizzare i consumi energetici, le modalità di trasporto, la gestione dei rifiuti e l’approvvigionamento delle materie prime permette di individuare dove si concentrano i costi più elevati. Intervenire per ridurre le emissioni — attraverso l’efficientamento energetico, l’autoproduzione da fonti rinnovabili o l’ottimizzazione logistica — si traduce immediatamente in un abbattimento dei costi operativi (OpEx), migliorando la marginalità dell’azienda nel medio e lungo termine.

4. Reputazione di marca e mitigazione del Greenwashing

Il mercato — composto da consumatori, clienti business e dagli stessi dipendenti — è diventato estremamente maturo e diffidente. Le dichiarazioni vaghe come “azienda verde” o “amici dell’ambiente” non solo non funzionano più, ma espongono la società al gravissimo rischio di greenwashing, con danni reputazionali, legali ed economici devastanti.

La reputazione oggi si costruisce sui dati. Standardizzare la misurazione della sostenibilità attraverso metriche scientifiche e certificabili permette all’azienda di comunicare in modo autentico e inattaccabile. Questo rigore tutela il brand da sanzioni e critiche, e posiziona l’azienda come leader affidabile del proprio settore.

La cassetta degli attrezzi tecnica: Standard e i 3 “Scope”

Comprendere l’importanza strategica di questi pilastri è il presupposto essenziale per passare all’azione. Tuttavia, per trasformare la sostenibilità in un reale vantaggio competitivo, la misurazione non può basarsi su stime approssimative, ma deve seguire rigorosi protocolli internazionali, come il GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) e la norma ISO 14064, lo standard internazionale per la rendicontazione dei gas serra.

Secondo questi standard, le emissioni di un’azienda non sono tutte uguali e vengono suddivise in tre categorie operative, chiamate Scope (Ambiti):

  • Scope 1 (Emissioni Dirette): Comprende tutte le emissioni provenienti da fonti possedute o controllate direttamente dall’azienda. Ne sono un esempio la combustione di gas naturale nei propri impianti di produzione o il carburante utilizzato dalla flotta di veicoli aziendali.
  • Scope 2 (Emissioni Indirette da Energia): Riguarda le emissioni derivanti dalla generazione di energia elettrica, calore o vapore che l’azienda acquista e consuma per il funzionamento delle proprie sedi e uffici. È l’ambito in cui è più immediato intervenire, ad esempio passando a contratti di fornitura 100% da fonti rinnovabili.
  • Scope 3 (Emissioni Indirette della Catena del Valore): È la categoria più complessa ma cruciale. Include tutte le emissioni che avvengono a monte e a valle dell’attività aziendale, ma che non sono sotto il suo controllo diretto. Esempi tipici sono l’estrazione e il trasporto delle materie prime acquistate, i viaggi d’affari dei dipendenti, la logistica esternalizzata e il fine vita dei prodotti venduti.

Dal calcolo alla strategia: Il percorso verso la Carbon Neutrality

La misurazione non è il traguardo finale, ma il punto di partenza. Una volta ottenuta una mappa dettagliata dell’impronta di carbonio aziendale, il management può impostare una strategia di transizione ecologica seria e credibile, articolata in tre fasi sequenziali:

  1. Evitare: Eliminare le fonti di emissione superflue ovunque sia possibile attraverso l’adozione di nuove tecnologie e processi.
  2. Ridurre: Ottimizzare i consumi residui, implementando sistemi di efficientamento e prediligendo l’autoproduzione energetica sostenibile.
  3. Compensare: Per le emissioni cosiddette “hard-to-abate” (ovvero quelle residue e tecnicamente non eliminabili allo stato attuale), l’azienda può investire in progetti di compensazione certificati, come la forestazione o l’acquisto di crediti di carbonio verificati, per bilanciare l’impatto residuo e raggiungere l’obiettivo della Carbon Neutrality.

Conclusioni: Un investimento sul futuro del business

Iniziare oggi a misurare e rendicontare la sostenibilità aziendale non rappresenta un costo o un adempimento burocratico penalizzante, ma un investimento strategico lungimirante. Le aziende capaci di anticipare questi standard saranno le stesse che governeranno i mercati di domani, garantendosi la fiducia degli investitori, la fedeltà della filiera e la tutela del proprio valore nel tempo.

Vuoi valutare l’impatto ambientale della tua azienda e scoprire come trasformare la compliance in un vantaggio competitivo? Il nostro Studio Legale e di consulenza assiste le imprese nella strutturazione di modelli di governance sostenibile, nella due diligence ESG e nel percorso di misurazione e valorizzazione delle performance ambientali. Contattaci per una consulenza strategica personalizzata.

Reati agroalimentari 2026: la nuova riforma impone un cambio di passo per imprese e filiere

Nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare, agropirateria, tutela rafforzata del Made in Italy e impatto diretto sui modelli 231: per le imprese del settore si apre una nuova stagione di rischio penale e compliance.

Reati agroalimentari e responsabilità d’impresa: la riforma del 2026 cambia le regole del gioco

Nel settore agroalimentare italiano, la qualità del prodotto non è più solo un valore commerciale.
È un bene giuridico da proteggere.

Con la riforma dei reati agroalimentari, il legislatore compie una scelta netta: spostare il baricentro della tutela penale dal singolo episodio fraudolento alla criminalità d’impresa organizzata, riconoscendo che oggi le frodi più insidiose si sviluppano lungo filiere complesse, strutture societarie articolate e circuiti commerciali sempre più estesi. 

Non siamo più di fronte a un sistema che punisce soltanto la vendita del prodotto irregolare.
Siamo davanti a una riforma che colpisce la costruzione stessa dell’illecito: la sua organizzazione, la sua continuità, la sua capacità di alterare il mercato, ingannare il consumatore e danneggiare la credibilità del Made in Italy agroalimentare

È questo il vero salto di qualità della riforma.
Ed è questo il motivo per cui oggi parlare di diritto penale agroalimentarecompliance agroalimentare e modello 231non riguarda solo il contenzioso, ma la governance stessa dell’impresa.

Un nuovo bene giuridico: il patrimonio agroalimentare

Il primo elemento di forte innovazione è l’emersione del patrimonio agroalimentare come interesse meritevole di autonoma protezione.

La riforma, infatti, non si limita ad aggiornare singole fattispecie incriminatrici, ma modifica l’impianto complessivo della tutela penale, riconoscendo che genuinità, origine, qualità, tracciabilità e affidamento del consumatore non sono aspetti secondari del commercio, bensì componenti essenziali di un patrimonio economico e reputazionale nazionale. 

La conseguenza è evidente: le frodi alimentari non vengono più lette soltanto come illeciti contro il commercio, ma come aggressioni a un sistema produttivo strategico, fondato su identità territoriale, certificazioni, filiera e fiducia del mercato.

La riforma dei reati agroalimentari: cosa cambia davvero

Il cuore della riforma è l’introduzione di un autonomo apparato di delitti contro il patrimonio agroalimentare.

Il legislatore supera così una disciplina storicamente frammentata, distribuita tra codice penale, normativa speciale e regole amministrative, e costruisce un impianto più coerente, più moderno e più adatto a intercettare le forme evolute di illecito economico. 

Tra i profili centrali emergono:

  • la nuova frode alimentare;
  • il commercio di alimenti con segni mendaci;
  • il rafforzamento delle aggravanti, inclusa l’agropirateria;
  • l’inasprimento della tutela per le produzioni DOP e IGP;
  • l’estensione dei riflessi sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001

Ma il dato più rilevante, in chiave corporate, è un altro: la riforma anticipa la soglia del rischio penale e amplia il numero dei momenti della filiera in cui l’illecito può assumere rilevanza.

Frode alimentare: il rischio penale entra nella filiera

La nuova disciplina della frode alimentare amplia sensibilmente il perimetro della rilevanza penale.

Non conta più soltanto il momento finale della vendita.
Assumono rilievo anche condotte anteriori, come importazione, esportazione, trasporto, distribuzione e circolazione di alimenti non genuini o difformi rispetto a quanto dichiarato, indicato o pattuito. 

È un passaggio cruciale.

Nelle frodi agroalimentari più sofisticate, infatti, l’inganno raramente si esaurisce nello scaffale.
Nasce prima: nella documentazione, nella qualificazione del prodotto, nella logistica, nella movimentazione, nella costruzione di una rappresentazione commerciale idonea a trasferire sul mercato un bene che non corrisponde alla sua identità dichiarata.

Per le imprese questo significa una cosa molto semplice: il rischio non si misura più soltanto sul prodotto finito, ma sull’intera catena organizzativa e documentale.

Segni mendaci, etichettatura, origine: la reputazione diventa materia penale

La riforma introduce anche il reato di commercio di alimenti con segni mendaci, diretto a colpire l’uso di indicazioni false o fallaci idonee a indurre in errore il consumatore. 

Qui il focus si sposta sul linguaggio del mercato.

Etichette, richiami visivi, segni distintivi, indicazioni figurative, evocazioni dell’origine o della qualità possono assumere rilievo penale quando siano utilizzati con finalità decettive. Non si tutela soltanto il consumatore finale. Si protegge la correttezza del sistema concorrenziale e la credibilità di tutti gli operatori che investono realmente in qualità, provenienza e tracciabilità. 

In termini di SEO legale e di posizionamento tematico, questo è uno dei punti chiave da far comprendere al cliente: oggi la non conformità comunicativa non è solo un problema di etichettatura o di disciplina amministrativa; può diventare un problema di responsabilità penale agroalimentare.

Agropirateria e criminalità organizzata di impresa

Uno dei passaggi più significativi della riforma è l’attenzione alla dimensione organizzata della frode.

L’agropirateria viene associata alle ipotesi in cui l’attività illecita sia realizzata con modalità organizzate e continuative. Il legislatore individua così il vero bersaglio della nuova stagione repressiva: non l’errore isolato, ma il modello imprenditoriale che incorpora illecitamente la frode nel proprio ciclo operativo. 

Dal punto di vista penalistico, è una scelta che conferma una tendenza ormai chiara: la repressione più incisiva si concentra là dove l’illecito rivela stabilità, metodo, mezzi, ripetizione e struttura.

Dal punto di vista aziendale, invece, il messaggio è ancora più diretto: quando il rischio è organizzato, la risposta dell’ordinamento non si limita più alla persona fisica.

DOP, IGP e falso biologico: il rafforzamento della tutela del Made in Italy

La riforma riserva particolare severità ai casi che coinvolgono prodotti DOPIGP, documentazione falsa, dichiarazioni mendaci all’autorità di vigilanza, quantitativi ingenti o simulazione del metodo biologico. 

Questa impostazione è perfettamente coerente con la logica della riforma.

Le produzioni certificate non rappresentano solo una categoria merceologica.
Sono un presidio di identità economica, differenziazione competitiva ed export. Colpire falsamente la loro immagine o la loro origine significa incidere sul valore del brand Italia, alterare il mercato e compromettere il vantaggio competitivo delle imprese virtuose.

Per questo il tema della tutela penale del Made in Italy non è più soltanto una questione di repressione della contraffazione. È un tema di strategia industriale, posizionamento e protezione dell’impresa.

Responsabilità 231 e compliance agroalimentare: il vero nodo per le aziende

Il punto di maggior impatto per le imprese è però l’intersezione con il d.lgs. 231/2001.

La riforma estende il catalogo dei reati presupposto, agganciando la responsabilità dell’ente alle forme aggravate e organizzate di alcune condotte agroalimentari. In altri termini, quando la frode si colloca dentro una struttura organizzata di mezzi e attività continuative, il rischio può investire anche la società. 

Questo cambia radicalmente la prospettiva.

La questione non è più soltanto: “chi ha commesso il fatto?”.
La vera domanda diventa: “l’impresa aveva adottato un assetto organizzativo idoneo a prevenirlo?”.

Ed è qui che entrano in gioco:

  • modello 231 agroalimentare;
  • mappatura dei rischi di filiera;
  • protocolli di tracciabilità;
  • procedure di controllo su fornitori e intermediari;
  • flussi informativi verso funzioni di vigilanza;
  • audit interni;
  • formazione del personale;
  • sistemi di escalation delle anomalie documentali e qualitative. 

In assenza di questi presidi, il rischio non è soltanto operativo o reputazionale.
Diventa un rischio di responsabilità da reato dell’ente.

Perché anche le imprese corrette devono intervenire subito

Pensare che la riforma riguardi esclusivamente chi froda deliberatamente sarebbe un errore strategico.

Norme di questo tipo alzano il livello di diligenza organizzativa richiesto all’impresa.
Rendono più pericolose le aree grigie.
Valorizzano la tenuta dei controlli interni.
Espongono a maggiore criticità le incoerenze documentali, i protocolli deboli, i controlli a campione insufficienti e le verifiche superficiali sulla filiera. 

Anche l’impresa sana, oggi, deve domandarsi se sia realmente pronta a dimostrare:

  • la genuinità dei propri flussi;
  • la correttezza delle informazioni commerciali;
  • l’affidabilità dei propri fornitori;
  • la robustezza delle procedure interne;
  • la coerenza tra organizzazione aziendale e prevenzione del rischio penale.

In questo senso, la compliance agroalimentare non è più un costo difensivo.
È una leva di protezione legale, continuità aziendale e credibilità sul mercato.

Una nuova agenda per governance, controllo e difesa dell’impresa

La riforma dei reati agroalimentari 2026 impone alle imprese del comparto un cambio di passo.

Non basta più confidare nella qualità sostanziale del prodotto.
Occorre presidiare la qualità giuridica dell’organizzazione.

Questo significa lavorare su governance, procedure, controlli, tracciabilità, responsabilità interne, verifica dei partner commerciali e aggiornamento dei modelli 231. Significa, soprattutto, comprendere che il diritto penale oggi entra nel cuore della filiera e valuta non solo il fatto illecito, ma la capacità dell’impresa di prevenirlo. 

Per chi opera nel settore agroalimentare, il tema non è se adeguarsi.
Il tema è quanto rapidamente farlo e con quale livello di profondità.

Lo Studio assiste imprese agroalimentari, operatori della filiera, consorzi, società di trasformazione e realtà commerciali nell’analisi del rischio penale agroalimentare, nell’aggiornamento dei modelli 231, nella revisione dei protocolli di tracciabilità e nella costruzione di sistemi di compliance idonei a prevenire contestazioni, sanzioni e responsabilità d’impresa. Contattaci per una valutazione legale del tuo assetto organizzativo e del livello di esposizione della tua azienda alla nuova disciplina dei reati agroalimentari.

Greenwashing e comunicazione ambientale d’impresa: il nuovo quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30

Il 24 marzo 2026 segna una data di particolare rilievo nel processo di evoluzione della disciplina italiana in materia di comunicazione commerciale e tutela del consumatore. In tale data è, infatti, entrato in vigore il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2026, recante attuazione della Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il rafforzamento della tutela contro le pratiche sleali e l’informazione ingannevole. Il decreto, pur essendo vigente dal 24 marzo 2026, dispone espressamente che le relative prescrizioni trovino applicazione a decorrere dal 27 settembre 2026, imponendo così alle imprese un’immediata attività di revisione dei propri messaggi commerciali, delle etichette, dei cataloghi, dei siti web e, più in generale, dell’intera architettura comunicativa riferita a profili ambientali e di sostenibilità. 

Il legislatore interviene mediante una modifica mirata del Codice del Consumo, rafforzando la disciplina delle pratiche commerciali scorrette e introducendo definizioni che assumono un rilievo centrale nella prevenzione del greenwashing. Tra queste, assume particolare importanza la nozione di “asserzione ambientale”, definita come qualsiasi messaggio o rappresentazione non obbligatoria per legge, diffusa in una comunicazione commerciale e formulata in qualsiasi forma — verbale, grafica, simbolica o figurativa — che affermi o lasci intendere che un prodotto, una categoria di prodotti, una marca o un operatore economico abbiano un impatto positivo o nullo sull’ambiente, siano meno dannosi rispetto ad altri, ovvero abbiano migliorato nel tempo il proprio impatto ambientale. La norma introduce altresì la figura dell’“asserzione ambientale generica”, ossia quella dichiarazione priva di specificazione chiara ed evidente nello stesso mezzo di comunicazione, nonché quella di “etichetta di sostenibilità” e di “sistema di certificazione”, che deve basarsi su verifica di terzi, condizioni accessibili al pubblico e criteri trasparenti, equi e non discriminatori. 

L’intervento normativo si caratterizza per una scelta di particolare rigore: alcune condotte vengono attratte nella black listdelle pratiche considerate sleali in ogni caso. In tale prospettiva, non è più consentito formulare un’asserzione ambientale generica quando il professionista non sia in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientalipertinenti all’asserzione stessa. Né è consentito attribuire al prodotto nel suo complesso o all’attività del professionista nel suo complesso un beneficio ambientale che, in realtà, riguarda soltanto un elemento specifico del prodotto o una sola fase dell’attività. Il cuore della riforma è, dunque, la transizione da una comunicazione evocativa ad una comunicazione specifica, circostanziata, verificabile e proporzionata all’effettivo oggetto del vantaggio dichiarato. 

Di particolare interesse è anche il divieto concernente le dichiarazioni climatiche fondate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra. Il decreto vieta, infatti, di asserire che un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas serra quando tale affermazione si fondi su meccanismi di compensazione. Si tratta di una previsione destinata ad incidere profondamente sulle strategie di marketing che, negli ultimi anni, hanno fatto ricorso con notevole frequenza a formule quali “carbon neutral”, “climate neutral” o “impatto zero”, spesso utilizzate in modo semplificato o suggestivo. Il nuovo assetto impone quindi di distinguere nettamente tra riduzione effettiva delle emissioni e mera compensazione, impedendo che quest’ultima venga rappresentata al consumatore come equivalente ad una reale neutralità ambientale del prodotto. 

Un ulteriore fronte di intervento riguarda le etichette di sostenibilità. Il legislatore vieta l’esibizione di etichette che non siano basate su un sistema di certificazione oppure che non siano stabilite da autorità pubbliche. In altri termini, viene colpita la proliferazione di marchi, loghi, sigilli o claim pseudo-certificativi autoattribuiti o fondati su schemi opachi, privi di un adeguato presidio di terzietà. La sostenibilità, nella nuova cornice normativa, non può più essere affidata all’autodichiarazione priva di metodo: occorrono strutture verificabili, criteri pubblici e controlli indipendenti. Ciò attribuisce un valore ancora più rilevante ai sistemi riconosciuti e alle certificazioni fondate su standard oggettivi, nella misura in cui essi consentano all’impresa di sostenere la propria comunicazione con basi probatorie idonee. 

La novella non si limita ai claim ambientali in senso stretto, ma si estende anche ai profili di durabilità, riparabilità e correttezza informativa sul ciclo di vita del bene. Tra le pratiche vietate rientrano, infatti, la falsa rappresentazione della durabilità del prodotto, la presentazione del bene come riparabile quando non lo sia, nonché l’induzione del consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo prima di quanto sia tecnicamente necessario. È evidente, pertanto, che la nuova disciplina non tutela soltanto la veridicità del messaggio “green”, ma più in generale la lealtà informativa lungo tutto il rapporto di consumo, contrastando quelle strategie commerciali che, sotto il velo della sostenibilità o dell’efficienza, possano tradursi in distorsione della scelta economica del destinatario. 

Merita, inoltre, attenzione il trattamento riservato alle asserzioni ambientali relative a prestazioni future. Il professionista non può formulare dichiarazioni su obiettivi ambientali futuri se esse non siano accompagnate da impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, inseriti in un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili, scadenze precise, risorse assegnate e verifica periodica da parte di un terzo indipendente, le cui conclusioni devono essere messe a disposizione dei consumatori. Questo passaggio è particolarmente rilevante per tutte le imprese che comunicano target di decarbonizzazione, transizione ecologica o miglioramento progressivo delle proprie performance ESG: da settembre 2026, tali affermazioni non potranno più essere mere dichiarazioni reputazionali, ma dovranno assumere la forma di impegni formalizzati, controllabili e rendicontabili

Sotto il profilo applicativo, la conformità non potrà essere valutata sulla base della sola intenzione comunicativa dell’impresa, bensì sulla idoneità probatoria del messaggio e sulla sua capacità di non indurre in errore il consumatore medio. Ne deriva, in chiave operativa, la necessità per le imprese di predisporre un vero e proprio sistema interno di governance dei claim ambientali, fondato su procedure di validazione preventiva, tracciabilità delle evidenze scientifiche e documentali, controllo legale dei testi pubblicitari, verifica delle certificazioni richiamate e allineamento tra marketing, compliance e funzioni tecniche. Il tema, pertanto, esce dall’ambito della sola comunicazione commerciale e investe direttamente l’organizzazione aziendale, i processi decisionali e i presìdi interni di controllo. Le basi normative di questa esigenza sono rinvenibili proprio nelle nuove definizioni e nei nuovi divieti introdotti dal decreto, che rendono necessario dimostrare puntualmente il fondamento di quanto dichiarato al mercato. 

Quanto al versante sanzionatorio, la nuova disciplina si innesta nel sistema del Codice del Consumo e rafforza l’operatività dell’AGCM nel contrasto alle pratiche commerciali scorrette. In via generale, l’Autorità può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 10 milioni di euro; nei casi di infrazioni diffuse o aventi dimensione unionale, il quadro sanzionatorio può spingersi fino al 4% del fatturato annuo del professionista nei Paesi interessati. Resta, inoltre, ferma la possibilità di adottare provvedimenti inibitori e cautelari, oltre agli effetti reputazionali derivanti dalla pubblicità del provvedimento o dalla rettifica del messaggio contestato. In questo senso, il greenwashing non costituisce più soltanto un rischio reputazionale o etico, ma un vero e proprio rischio legale, economico e organizzativo, con ricadute che possono investire la governance societaria, la compliance commerciale e la tenuta complessiva della comunicazione d’impresa. 

In conclusione, il D.Lgs. n. 30/2026 non si limita a reprimere le affermazioni manifestamente false, ma introduce un criterio più esigente di verità, precisione, verificabilità e pertinenza della comunicazione ambientale. Per le imprese ciò implica un cambio di paradigma: non è più sufficiente “parlare di sostenibilità”, ma occorre dimostrare, delimitare e documentare ciò che si afferma. Il tempo che separa l’entrata in vigore del decreto dalla sua applicazione piena deve quindi essere utilizzato per condurre un audit dei claim attualmente utilizzati, eliminare espressioni generiche o improprie, rafforzare le evidenze di supporto e costruire una comunicazione coerente con il nuovo standard normativo. In questa prospettiva, la disciplina anti-greenwashing si conferma non solo come vincolo, ma anche come leva di selezione competitiva tra le imprese che impiegano la sostenibilità come slogan e quelle che, invece, la assumono come dimensione effettiva e verificabile della propria attività. 

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