Il 24 marzo 2026 segna una data di particolare rilievo nel processo di evoluzione della disciplina italiana in materia di comunicazione commerciale e tutela del consumatore. In tale data è, infatti, entrato in vigore il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2026, recante attuazione della Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il rafforzamento della tutela contro le pratiche sleali e l’informazione ingannevole. Il decreto, pur essendo vigente dal 24 marzo 2026, dispone espressamente che le relative prescrizioni trovino applicazione a decorrere dal 27 settembre 2026, imponendo così alle imprese un’immediata attività di revisione dei propri messaggi commerciali, delle etichette, dei cataloghi, dei siti web e, più in generale, dell’intera architettura comunicativa riferita a profili ambientali e di sostenibilità.
Il legislatore interviene mediante una modifica mirata del Codice del Consumo, rafforzando la disciplina delle pratiche commerciali scorrette e introducendo definizioni che assumono un rilievo centrale nella prevenzione del greenwashing. Tra queste, assume particolare importanza la nozione di “asserzione ambientale”, definita come qualsiasi messaggio o rappresentazione non obbligatoria per legge, diffusa in una comunicazione commerciale e formulata in qualsiasi forma — verbale, grafica, simbolica o figurativa — che affermi o lasci intendere che un prodotto, una categoria di prodotti, una marca o un operatore economico abbiano un impatto positivo o nullo sull’ambiente, siano meno dannosi rispetto ad altri, ovvero abbiano migliorato nel tempo il proprio impatto ambientale. La norma introduce altresì la figura dell’“asserzione ambientale generica”, ossia quella dichiarazione priva di specificazione chiara ed evidente nello stesso mezzo di comunicazione, nonché quella di “etichetta di sostenibilità” e di “sistema di certificazione”, che deve basarsi su verifica di terzi, condizioni accessibili al pubblico e criteri trasparenti, equi e non discriminatori.
L’intervento normativo si caratterizza per una scelta di particolare rigore: alcune condotte vengono attratte nella black listdelle pratiche considerate sleali in ogni caso. In tale prospettiva, non è più consentito formulare un’asserzione ambientale generica quando il professionista non sia in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientalipertinenti all’asserzione stessa. Né è consentito attribuire al prodotto nel suo complesso o all’attività del professionista nel suo complesso un beneficio ambientale che, in realtà, riguarda soltanto un elemento specifico del prodotto o una sola fase dell’attività. Il cuore della riforma è, dunque, la transizione da una comunicazione evocativa ad una comunicazione specifica, circostanziata, verificabile e proporzionata all’effettivo oggetto del vantaggio dichiarato.
Di particolare interesse è anche il divieto concernente le dichiarazioni climatiche fondate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra. Il decreto vieta, infatti, di asserire che un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas serra quando tale affermazione si fondi su meccanismi di compensazione. Si tratta di una previsione destinata ad incidere profondamente sulle strategie di marketing che, negli ultimi anni, hanno fatto ricorso con notevole frequenza a formule quali “carbon neutral”, “climate neutral” o “impatto zero”, spesso utilizzate in modo semplificato o suggestivo. Il nuovo assetto impone quindi di distinguere nettamente tra riduzione effettiva delle emissioni e mera compensazione, impedendo che quest’ultima venga rappresentata al consumatore come equivalente ad una reale neutralità ambientale del prodotto.
Un ulteriore fronte di intervento riguarda le etichette di sostenibilità. Il legislatore vieta l’esibizione di etichette che non siano basate su un sistema di certificazione oppure che non siano stabilite da autorità pubbliche. In altri termini, viene colpita la proliferazione di marchi, loghi, sigilli o claim pseudo-certificativi autoattribuiti o fondati su schemi opachi, privi di un adeguato presidio di terzietà. La sostenibilità, nella nuova cornice normativa, non può più essere affidata all’autodichiarazione priva di metodo: occorrono strutture verificabili, criteri pubblici e controlli indipendenti. Ciò attribuisce un valore ancora più rilevante ai sistemi riconosciuti e alle certificazioni fondate su standard oggettivi, nella misura in cui essi consentano all’impresa di sostenere la propria comunicazione con basi probatorie idonee.
La novella non si limita ai claim ambientali in senso stretto, ma si estende anche ai profili di durabilità, riparabilità e correttezza informativa sul ciclo di vita del bene. Tra le pratiche vietate rientrano, infatti, la falsa rappresentazione della durabilità del prodotto, la presentazione del bene come riparabile quando non lo sia, nonché l’induzione del consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo prima di quanto sia tecnicamente necessario. È evidente, pertanto, che la nuova disciplina non tutela soltanto la veridicità del messaggio “green”, ma più in generale la lealtà informativa lungo tutto il rapporto di consumo, contrastando quelle strategie commerciali che, sotto il velo della sostenibilità o dell’efficienza, possano tradursi in distorsione della scelta economica del destinatario.
Merita, inoltre, attenzione il trattamento riservato alle asserzioni ambientali relative a prestazioni future. Il professionista non può formulare dichiarazioni su obiettivi ambientali futuri se esse non siano accompagnate da impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, inseriti in un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili, scadenze precise, risorse assegnate e verifica periodica da parte di un terzo indipendente, le cui conclusioni devono essere messe a disposizione dei consumatori. Questo passaggio è particolarmente rilevante per tutte le imprese che comunicano target di decarbonizzazione, transizione ecologica o miglioramento progressivo delle proprie performance ESG: da settembre 2026, tali affermazioni non potranno più essere mere dichiarazioni reputazionali, ma dovranno assumere la forma di impegni formalizzati, controllabili e rendicontabili.
Sotto il profilo applicativo, la conformità non potrà essere valutata sulla base della sola intenzione comunicativa dell’impresa, bensì sulla idoneità probatoria del messaggio e sulla sua capacità di non indurre in errore il consumatore medio. Ne deriva, in chiave operativa, la necessità per le imprese di predisporre un vero e proprio sistema interno di governance dei claim ambientali, fondato su procedure di validazione preventiva, tracciabilità delle evidenze scientifiche e documentali, controllo legale dei testi pubblicitari, verifica delle certificazioni richiamate e allineamento tra marketing, compliance e funzioni tecniche. Il tema, pertanto, esce dall’ambito della sola comunicazione commerciale e investe direttamente l’organizzazione aziendale, i processi decisionali e i presìdi interni di controllo. Le basi normative di questa esigenza sono rinvenibili proprio nelle nuove definizioni e nei nuovi divieti introdotti dal decreto, che rendono necessario dimostrare puntualmente il fondamento di quanto dichiarato al mercato.
Quanto al versante sanzionatorio, la nuova disciplina si innesta nel sistema del Codice del Consumo e rafforza l’operatività dell’AGCM nel contrasto alle pratiche commerciali scorrette. In via generale, l’Autorità può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 10 milioni di euro; nei casi di infrazioni diffuse o aventi dimensione unionale, il quadro sanzionatorio può spingersi fino al 4% del fatturato annuo del professionista nei Paesi interessati. Resta, inoltre, ferma la possibilità di adottare provvedimenti inibitori e cautelari, oltre agli effetti reputazionali derivanti dalla pubblicità del provvedimento o dalla rettifica del messaggio contestato. In questo senso, il greenwashing non costituisce più soltanto un rischio reputazionale o etico, ma un vero e proprio rischio legale, economico e organizzativo, con ricadute che possono investire la governance societaria, la compliance commerciale e la tenuta complessiva della comunicazione d’impresa.
In conclusione, il D.Lgs. n. 30/2026 non si limita a reprimere le affermazioni manifestamente false, ma introduce un criterio più esigente di verità, precisione, verificabilità e pertinenza della comunicazione ambientale. Per le imprese ciò implica un cambio di paradigma: non è più sufficiente “parlare di sostenibilità”, ma occorre dimostrare, delimitare e documentare ciò che si afferma. Il tempo che separa l’entrata in vigore del decreto dalla sua applicazione piena deve quindi essere utilizzato per condurre un audit dei claim attualmente utilizzati, eliminare espressioni generiche o improprie, rafforzare le evidenze di supporto e costruire una comunicazione coerente con il nuovo standard normativo. In questa prospettiva, la disciplina anti-greenwashing si conferma non solo come vincolo, ma anche come leva di selezione competitiva tra le imprese che impiegano la sostenibilità come slogan e quelle che, invece, la assumono come dimensione effettiva e verificabile della propria attività.