Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una forma di responsabilità penale-amministrativa a carico degli enti collettivi, superando il secolare dogma societas delinquere non potest. La ratio della normativa risiede nell’esigenza di sanzionare la criminalità d’impresa nei casi in cui l’illecito non sia la mera manifestazione dell’iniziativa individuale ed estemporanea di una persona fisica, bensì il risultato di una scelta organizzativa o gestionale dell’ente. L’architettura del D.Lgs. 231/2001 imputa la responsabilità all’ente per un “fatto proprio”, garantendo il pieno rispetto del principio costituzionale di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale sancito dall’articolo 27 della Costituzione.
Fondamenti Dogmatici e Riconcettualizzazione della Colpa di Organizzazione
L’imputazione soggettiva dell’illecito alla persona morale non riposa su una responsabilità oggettiva o per fatto altrui, ma trova il suo fondamento nel concetto normativo di “colpa di organizzazione”. Questo criterio esprime un preciso rimprovero per il deficit di cautela strutturale dell’impresa, traducendosi nell’inottemperanza all’obbligo di adottare ed efficacemente attuare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) idoneo a prevenire la commissione dei reati-presupposto espressamente tipizzati dal legislatore.
Sotto il profilo dogmatico e causale, l’accertamento della responsabilità dell’ente richiede la convergenza di specifici criteri oggettivi e soggettivi.
I criteri oggettivi di imputazione impongono che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte di soggetti in posizione apicale o di persone sottoposte all’altrui direzione e vigilanza. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo consolidato un’interpretazione dualistica ed autonoma di tali requisiti. L’interesse possiede una valenza ex ante e caratterizza la condotta della persona fisica intenzionalmente finalizzata al conseguimento di un’utilità per la società, a prescindere dal suo effettivo raggiungimento. Il vantaggio, di natura eminentemente ex post, rappresenta il beneficio patrimoniale, economico o competitivo concretamente ottenuto dall’ente per effetto della condotta illecita, manifestandosi di frequente nella forma di un risparmio di spesa o dell’abbattimento dei tempi operativi.
Il criterio soggettivo di imputazione si sostanzia nella colpa di organizzazione, intesa quale inosservanza delle cautele doverose destinate a contenere il rischio-reato. Tale deficit organizzativo deve porsi in rapporto di causalità agevolatrice rispetto all’illecito realizzato dalla persona fisica, dimostrando che l’assenza o l’inidoneità delle misure preventive ha consentito la maturazione della condotta delittuosa.
Negli ultimi anni, il legislatore italiano ed europeo ha impresso una marcata accelerazione all’espansione del catalogo dei reati-presupposto. Questo continuo aggiornamento risponde alla necessità di conformare i sistemi aziendali di controllo ai mutati contesti geopolitici, tecnologici ed ambientali, trasformando la compliance 231 da adempimento burocratico a presidio strategico di governance e trasparenza.
L’Espansione del Catalogo dei Reati Presupposto nel Triennio 2024-2026
Il perimetro della responsabilità amministrativa degli enti ha conosciuto un sensibile ampliamento per effetto di molteplici interventi legislativi volti a recepire direttive comunitarie e a rafforzare la tutela penale in settori economici nevralgici.
| Novella Normativa | Fonte Legislativa e Decorrenza | Nuovi Reati Presupposto Inseriti / Modificati | Profilo Sanzionatorio ed Impatto Operativo |
|---|---|---|---|
| Misure Restrittive UE | D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 (in vigore dal 24 gennaio 2026) | Introduzione dell’Art. 25-octies.2 (Artt. 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies c.p.) | Sanzioni pecuniarie percentuali sul fatturato globale (fino al 5%) o scaglioni fino a 40 milioni di euro. Interdizioni fino a 6 anni. Introduzione della responsabilità per colpa grave (Art. 275-quinquies c.p.). |
| Delitti Contro gli Animali e Ambiente | Legge 6 giugno 2025, n. 82 | Introduzione dell’Art. 25-undevicies (Artt. 544-bis–544-septies, 638 c.p.) e modifica dell’Art. 25-undecies (Artt. 727-bis, 733-bis c.p.) | Responsabilità per le filiere agroalimentari, zootecniche, dei trasporti e dello spettacolo. Generale inasprimento delle quote pecuniarie per reati ambientali. |
| Tutela dell’Agroalimentare | Legge 16 marzo 2026, n. 75 | Modifica dell’Art. 25-bis.1 (Artt. 517-sexies frode alimentare, 517-septies c.p. commercio con segni mendaci) | Rafforzamento delle sanzioni per condotte fraudolente lungo la filiera di produzione, trasformazione e distribuzione alimentare. |
| Tutela del Patrimonio Culturale | Legge 22 gennaio 2024, n. 6 | Modifica dell’Art. 25-septiesdecies (Art. 518-duodecies c.p. su distruzione e imbrattamento di beni culturali) | Inserimento della punibilità per chi destina i beni culturali ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o pregiudizievole per la conservazione. |
| Protezione del Made in Italy | Legge 27 dicembre 2023, n. 206 | Modifica dell’Art. 25-bis.1 (Art. 517 c.p. vendita di prodotti industriali con segni mendaci) | Estensione della punibilità alla mera detenzione per la vendita di prodotti industriali o opere dell’ingegno contraffatti. |
La Violazione delle Misure Restrittive UE e la Rivoluzione dell’Articolo 25-octies.2
L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, attuativo della Direttiva (UE) 2024/1226, costituisce uno dei più rilevanti mutamenti sistematici nella storia della compliance 231. Il provvedimento risponde all’esigenza di reprimere in modo uniforme all’interno dell’Unione Europea le condotte volte a eludere o violare i regimi sanzionatori e le misure restrittive internazionali adottate nei confronti di Paesi terzi, entità o soggetti designati.
L’articolo 6 del D.Lgs. 211/2025 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-octies.2, che si collega alle fattispecie incriminatrici di nuova introduzione contenute nel Capo I-bis del Titolo I, Libro II del Codice Penale, intitolato «Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea». Le condotte penalmente rilevanti incriminano la messa a disposizione diretta o indiretta di fondi o risorse economiche a favore di soggetti inseriti in liste di congelamento (asset-freeze), l’omesso congelamento di beni di proprietà di entità designate, l’esecuzione di operazioni finanziarie o commerciali vietate e il commercio non autorizzato di beni a duplice uso (dual-use) o materiali ad alta tecnologia (Art. 275-bis c.p.). Risultano parimenti punite la violazione degli obblighi informativi verso le autorità nazionali competenti (Art. 275-ter c.p.) e l’inosservanza delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni rilasciate in deroga (Art. 275-quater c.p.).
Sotto il profilo dogmatico, la vera rottura rispetto al passato è rappresentata dall’articolo 275-quinquies c.p., che sanziona le violazioni commesse per colpa grave aventi ad oggetto materiali di armamento o beni a duplice uso. L’inclusione di una fattispecie colposa all’interno dell’articolo 25-octies.2 impone alle imprese di strutturare procedure di due diligence preventiva di straordinaria ed inedita rigorosità. La semplice imperizia o la mancata verifica della destinazione finale della merce (end-user check) commessa per colpa grave da un dipendente può determinare l’insorgere della responsabilità diretta dell’azienda.
Il legislatore ha inoltre rivoluzionato il modello sanzionatorio. Superando il tradizionale criterio di calcolo basato per quote previsto dall’articolo 10 del Decreto 231, le sanzioni pecuniarie per la violazione dell’articolo 25-octies.2 sono calcolate in misura percentuale sul fatturato globale dell’impresa nell’esercizio antecedente a quello di commissione del fatto, fino ad un massimo del 5% del giro d’affari complessivo. Nei casi in cui non sia possibile determinare la dimensione del fatturato, le sanzioni sono articolate per scaglioni fissi che possono raggiungere i 40 milioni di euro, affiancate da sanzioni interdittive temporanee comminabili fino ad una durata massima di sei anni nei casi di spiccata gravità o reiterazione.
Biodiversità, Tutela degli Animali e Salvaguardia del Made in Italy
Un ulteriore filone di espansione della responsabilità degli enti trae origine dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82, la quale ha inserito l’articolo 25-undevicies nel D.Lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità amministrativa ai delitti contro gli animali quali l’uccisione (Art. 544-bis c.p.), il maltrattamento (Art. 544-ter c.p.), l’organizzazione di spettacoli vietati e l’uccisione di animali altrui (Art. 638 c.p.). Questa innovazione sposta la necessità di presidi di compliance verso settori produttivi tradizionalmente marginali nelle analisi 231, quali le imprese zootecniche, le filiere della trasformazione alimentare di carne e pesce, gli operatori della logistica e del trasporto di animali vivi, nonché i gestori di eventi e parchi faunistici.
Parallelamente, la disciplina dei reati ambientali ex articolo 25-undecies è stata riorganizzata a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2026 e della Legge n. 82/2025. L’intervento ha armonizzato il quadro penale recependo le nozioni codificate di “ecosistema”, “habitat” e “abusività”, ed ha tipizzato le nuove condotte di commercio di sostanze inquinanti (Art. 452-bis.1 c.p.), traffico di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.) e violazione della disciplina sui gas a effetto serra e sostanze ozono-lesive.
Il quadro delle novità si completa con le misure a protezione della genuinità e reputazione dei prodotti nazionali. La Legge 27 dicembre 2023, n. 206 e la Legge 16 marzo 2026, n. 75 hanno rafforzato l’articolo 25-bis.1 del Decreto 231, punendo espressamente non soltanto la vendita ma la mera detenzione per il commercio di beni industriali con marchi mendaci o indicazioni geografiche contraffatte (Art. 517 c.p.), nonché l’introduzione delle specifiche fattispecie di frode alimentare e vendita di alimenti con segni non veridici (Artt. 517-sexies e 517-septies c.p.).
La Giurisprudenza di Legittimità sul Giudizio di Idoneità e le Patologie del Modello
La giurisprudenza della Corte di Cassazione tra il 2023 e il 2025 ha tracciato indicazioni vincolanti in merito ai parametri di valutazione dell’idoneità dei Modelli Organizzativi, superando ogni visione formalistica ed incentrando l’analisi sull’effettività della prevenzione.
Criteri Epistemologici: Prognosi Postuma ed Elusione Fraudolenta
Con le pronunce della Quarta Sezione Penale n. 51455/2023 e n. 18410/2025, la Suprema Corte ha riaffermato un principio cardine: il semplice verificarsi del reato-presupposto non dimostra di per sé la responsabilità dell’ente o l’inidoneità del Modello 231. L’accertamento giudiziale della colpa di organizzazione richiede l’adozione del criterio epistemologico della prognosi postuma.
Il giudice di merito è chiamato a collocarsi idealmente nel momento in cui l’illecito è stato commesso per verificare se l’osservanza del “comportamento alternativo lecito” – ossia la rigorosa applicazione delle cautele e dei protocolli previsti da un MOG virtuosamente attuato – avrebbe eliminato o ridotto in termini di elevata credibilità razionale il rischio di verificazione del reato. Se l’istruttoria accerta che l’illecito è stato perpetrato dal soggetto agente tramite l’elusione fraudolenta delle misure di controllo (Art. 6, comma 1, lett. c), la responsabilità dell’ente deve essere categoricamente esclusa.
Le Patologie Organizzative: Modelli Standardizzati e Carenze di Risk Assessment
Di contro, le decisioni di legittimità e di merito hanno censurato severe patologie aziendali che privano il MOG dell’efficacia esimente, equiparando il modello difettoso alla sua totale assenza.
I modelli definiti “copia e incolla” o “cartolari” costituiscono il principale motivo di addebito di colpa organizzativa. Con la sentenza n. 21704/2023, la Corte di Cassazione ha statuito che la formalizzazione di un documento standardizzato, decontestualizzato rispetto alle reali dinamiche operative dell’impresa e privo di personalizzazione, non soddisfa i requisiti normativi. Per spiegare efficacia preventiva, la struttura del MOG deve riflettere la specifica architettura dei processi aziendali (tailor-made).
L’assenza di una mappatura dinamica dei rischi è stata qualificata dalla Cassazione (Sez. VI, n. 2768/2025) come sintomo di “generale trascuratezza” nella gestione dell’ente. Un risk assessment incompleto o non tempestivamente aggiornato rispetto all’evoluzione normativa impedisce l’individuazione delle aree di vulnerabilità.
L’efficacia del modello risulta del pari vanificata laddove l’ente ometta di attuare programmi di formazione continua e differenziata. Il Tribunale di Milano (sentenza n. 1070/2024) ha confermato che la diffusione e la spiegazione operativa delle procedure al personale costituiscono parte integrante del sistema di prevenzione, giacché un presidio sconosciuto dai suoi destinatari non ha capacità di orientare i comportamenti aziendali.
L’Organismo di Vigilanza tra Apparenza e Iperattività Operativa
Un apporto chiarificatore della giurisprudenza concerne il ruolo ed il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza (OdV), la cui carenza operativa inficia l’intero MOG.
Con la fondamentale sentenza della Sezione VI Penale n. 4535/2025, la Suprema Corte ha confermato il rigetto del ricorso di una società sottoposta a misura cautelare interdittiva ex articolo 45 D.Lgs. 231/2001, ravvisando l’inidoneità del modello in ragione della natura “apparente” dell’OdV. I giudici hanno motivato la decisione evidenziando che l’attribuzione all’OdV di un budget annuo irrisorio (pari a soli 2.500 euro) ed il difetto assoluto di verbale o documentazione comprovante l’effettuazione di audit interni dimostrano l’assenza di una reale attività di monitoraggio. La pronuncia ha altresì evidenziato l’inadeguatezza di composizioni monocratiche prive delle necessarie competenze tecniche e di autonomia per contesti organizzativi complessi.
Al contempo, la Cassazione ha tracciato il confine opposto della patologia di vigilanza. La sentenza n. 23401/2021 (Impregilo-bis) ha stigmatizzato la figura dell’OdV “iperattivo” o “cogestore”. Qualora l’OdV travalichi i propri compiti di controllo preventivo ed operi un’ingerenza diretta nelle decisioni gestionali o nella validazione preventiva dei contratti commerciali, perde irrimediabilmente la propria terzietà ed indipendenza, annullando la valenza del sistema di controllo interno.
Il quadro tecnico si è arricchito con le Linee Guida dell’Osservatorio Nazionale del CNDCEC (pubblicate nel novembre 2025), le quali hanno ribadito che la congruenza del compenso dell’OdV costituisce un prerequisito di autonomia professionale. Tali linee guida raccomandano la tenuta di verbali di riunione analitici archiviati in formato digitale protetto ed evidenziano la necessità che l’OdV operi quale collettore integrato tra i diversi sistemi di compliance (compreso il Tax Control Framework per il rischio fiscale e l’organo di revisione).
Il Progetto di Riforma Organica: La Proposta Fidelbo e il Disegno di Legge Governativo
In risposta all’esigenza di razionalizzare un microsistema normativo stratificato nel corso di un ventennio e di risolvere annose incertezze applicative, il Ministero della Giustizia ha istituito nel febbraio 2024 un Tavolo Tecnico coordinato da Giorgio Fidelbo, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione. A conclusione di un intenso confronto con l’accademia, la magistratura, l’avvocatura e le associazioni di categoria, il Tavolo ha consegnato la sua Relazione conclusiva ed una proposta di articolato. Recependo tali risultanze, il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 4 agosto 2026, lo schema di Disegno di Legge (DDL) per la revisione organica della responsabilità 231 degli enti.
Il testo di riforma ridisegna l’impianto della responsabilità punitiva della persona morale, ancorandolo ai seguenti pilastri sistematici.
Codificazione della Colpa di Organizzazione e Distribuzione dell’Onere della Prova
La novità di maggiore impatto dogmatico consiste nella formale elevazione della colpa di organizzazione a vero e proprio elemento costitutivo dell’illecito dell’ente. Superando il controverso meccanismo di inversione dell’onere probatorio previsto dall’attuale articolo 6 per i reati commessi da soggetti apicali, il DDL stabilisce che spetta alla Pubblica Accusa l’onere di provare la sussistenza della colpa di organizzazione. Il Pubblico Ministero è tenuto a dimostrare in giudizio la presenza di un nesso causale tra l’assenza, l’inefficacia o la palese inidoneità del MOG e la commissione del reato-presupposto.
Superamento della Distinzione tra Apicali e Sottoposti
In un’ottica di semplificazione strutturale, il Disegno di Legge elimina la dicotomia tra reati commessi da soggetti in posizione di vertice (art. 6) e reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione (art. 7). L’accertamento giudiziale viene unificato attorno ad un unico criterio di imputazione soggettiva: l’esistenza del deficit di cautela organizzativa, indipendentemente dal ruolo gerarchico rivestito dall’autore materiale della condotta criminosa.
Presunzione di Adeguatezza del Modello e Tipizzazione delle Linee Guida
Il progetto di riforma introduce un meccanismo di presunzione relativa di idoneità per i Modelli organizzativi adottati e conformati alle Linee Guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti (es. Confindustria) o basati su standard di gestione internazionali riconosciuti (es. norme UNI ISO per la salute e sicurezza sul lavoro o per la gestione ambientale). Qualora l’impresa dimostri di aver strutturato il proprio MOG in aderenza a tali standard, il modello si presume adeguato, fatta salva la prova contraria fornitane dal magistrato inquirente con motivata valutazione giudiziale.
Tipizzazione del Vantaggio nei Reati Colposi e Semplificazioni per le PMI
Per superare i problemi interpretativi legati all’imputazione dei reati colposi d’evento (sicurezza sul lavoro ed ambiente ex articoli 25-septies e 25-undecies), la riforma stabilisce che l’interesse o il vantaggio dell’ente si presumono sussistenti unicamente qualora dalla violazione delle norme prevenzionistiche sia derivato un apprezzabile risparmio di spesa o un significativo incremento della produzione. Si escludono così dall’ambito di punibilità aziendale le violazioni minori o le condotte dovute ad un mero errore esecutivo della persona fisica.
Infine, il disegno di legge introduce una delega governativa volta a definire procedure semplificate per l’adozione dei MOG nelle Piccole e Medie Imprese (PMI), al fine di contenere gli oneri burocratici privi di reale valore preventivo. Si registra altresì un deciso ampliamento delle fattispecie di estinzione dell’illecito aziendale a seguito dell’adozione di condotte riparatorie e riorganizzative sollecitate dal Pubblico Ministero prima della fase dibattimentale (logica premiale).
Implicazioni Gestionali e Linee Guida Operative per la Redazione dei Modelli
Di fronte al rinnovato quadro normativo ed all’evoluzione della giurisprudenza, la dirigenza aziendale deve promuovere un immediato processo di aggiornamento e verifica dei sistemi interni di controllo.
| Settore di Rischio 231 | Processi Aziendali Implicati | Presidi MOG e Misure Operative Necessarie |
|---|---|---|
| Sanzioni UE e Commercio Estero (Art. 25-octies.2) | Export/Import, Logistica, Tesoreria, M&A, Gestione Clienti/Fornitori Extra-UE | Screening automatico in tempo reale delle controparti su liste internazionali. Procedura di identificazione del Titolare Effettivo (UBO) e schermature. Classificazione doganale e verifica certificati di uso finale (end-user). Inserimento di clausole contrattuali trasversali di adeguamento 231/Sanzioni. |
| Tutela Animali e Filiera Zootecnica (Art. 25-undevicies) | Allevamento, Trasporto Animali Vivi, Macellazione, Spettacolo | Disciplinari operativi sulla movimentazione ed il benessere animale. Audit di conformità periodici su terzisti e trasportatori della filiera. Verifiche veterinarie documentate su indicatori di maltrattamento. |
| Reati Ambientali e Biodiversità (Art. 25-undecies) | Gestione Rifiuti, Emissioni, Cantieri, Gestione Gas Serra e Sostanze Ozono-Lesive | Integrazione del MOG con i Sistemi di Gestione Ambientale certificati ISO 14001. Procedura di monitoraggio su autorizzazioni paesaggistiche e habitat protetti. Tracciabilità informatica della filiera di smaltimento dei rifiuti. |
| Frodi Agroalimentari e Made in Italy (Art. 25-bis.1) | Approvvigionamento Materie Prime, Etichettatura, Qualità e Produzione | Tracciabilità informatica della filiera produttiva e dell’origine dei componenti. Procedure di controllo sulle certificazioni di denominazione protetta (DOP/IGP). |
| Gestione Whistleblowing (D.Lgs. 24/2023) | Tutti i settori organizzativi e la ricezione di segnalazioni di illecito | Piattaforma crittografata con garanzia di riservatezza del segnalante. Divieto espresso di ritorsioni applicato anche alle violazioni delle misure UE. Inserimento di sanzioni disciplinari per violazione delle tutele del whistleblower. |
Integrazione Tra Compliance 231, Sostenibilità ESG e Trade Compliance
La gestione moderna del rischio aziendale richiede il definitivo superamento della scomposizione dei controlli in favore di una gestione integrata tra MOG 231, strategie ESG (Environmental, Social, Governance) e programmi di Trade Compliance. L’ingresso nel catalogo dei reati ambientali riformati, della tutela della biodiversità e del benessere animale dimostra come il rispetto degli indicatori di sostenibilità rappresenti al contempo la sostanza della prevenzione dai reati-presupposto.
In ordine al rischio sanzioni internazionali ex Art. 25-octies.2, l’adeguamento delle imprese esposte ad operazioni transfrontaliere impone la strutturazione di un programma di Trade Compliance integrato. Le procedure operative devono prevedere lo screening automatico continuativo del portafoglio clienti, fornitori ed intermediari mediante l’incrocio dei dati anagrafici con le liste dei soggetti sanzionati. Risulta del pari indispensabile adottare un rigido protocollo per la mappatura del Titolare Effettivo (Ultimate Beneficial Owner – UBO) per scongiurare l’interposizione fittizia di società schermo. Le imprese devono infine codificare il controllo tecnico preventivo sui codici doganali delle merci per accertare se i beni esportati rientrino tra i prodotti a duplice uso (dual-use), acquisendo formali dichiarazioni di utilizzo finale (end-user certificates) corredate da clausole contrattuali di risoluzione automatica in caso di violazione delle misure restrittive.
L’Architettura Informativa e la Vigilanza Metodologica dell’OdV
L’assicurazione dell’effettività del MOG impone il rafforzamento dell’autonomia e della capacità operativa dell’Organismo di Vigilanza. L’organo amministrativo è tenuto a deliberare formali dotazioni finanziarie adeguate, garantendo all’OdV la facoltà di impegnare risorse per l’acquisto di consulenze specialistiche ed audit indipendenti.
La vigilanza deve fondarsi sul rigoroso rispetto della tracciabilità. Ciascuna attività ispettiva, intervista o verifica di processo deve confluire in verbali sottoscritti e conservati all’interno di un archivio protetto informaticamente. Devono inoltre essere attivati flussi informativi bidirezionali vincolanti: gli apicali operativi hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’OdV ogni anomalia, operazione bloccata a seguito di screening doganale, od avvio di indagini ispettive da parte degli organi di vigilanza pubblica.
La gestione delle segnalazioni d’illecito mediante canali di Whistleblowing (in conformità al D.Lgs. 24/2023) deve essere armonizzata con il Modello 231, estendendo la tutela del riservatezza ed il divieto di ritorsione alle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni dei protocolli sul commercio estero e sulle misure restrittive dell’Unione Europea.
Conclusioni e Prospettive Strategiche per l’Impresa
L’impianto del Decreto Legislativo n. 231/2001 si conferma quale fulcro essenziale attorno al quale ruota la moderna governance dell’impresa e la prevenzione del rischio penale d’azienda. L’estensione del catalogo dei reati verso aree di rilevanza internazionale e sistemica – quali il rispetto dei regimi sanzionatori dell’Unione Europea, la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità – evidenzia come la compliance non possa più essere considerata un costo passivo o una mera formalità di facciata.
Le linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità in punto di colpa di organizzazione ed i contenuti dell’imminente riforma organica approvata dal Governo delineano una traiettoria nitida. L’impresa viene tutelata unicamente dall’allestimento di un sistema preventivo vivo, personalizzato, dotato di presidi verificabili ed assistito da un Organismo di Vigilanza autonomo ed adeguatamente finanziato.
In tale contesto, la tempestiva revisione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ed il loro coordinamento con le logiche ESG e di Trade Compliance costituiscono la migliore garanzia per proteggere la società da sanzioni pecuniarie e da gravosi provvedimenti interdittivi. L’adeguamento normativo si converte così in una leva strategica per incrementare l’affidabilità e la competitività dell’azienda sui mercati nazionali ed internazionali.